Non è possibile chiedere la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso solo per il ritardo nel pagamento di due mensilità successive al periodo di “lockdown” atteso che la disposizione dell’art. 91 comma 1, DL n. 18/2020 tutela le imprese non solo per i mesi propriamente di chiusura delle attività, ma anche verosimilmente per un certo periodo di tempo successivo.
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