A seguito della cancellazione della società originaria conduttrice, l’unico socio succeduto nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione può essere destinatario dell’atto di intimazione di sfratto per morosità.
A seguito della cancellazione della società originaria conduttrice, l’unico socio succeduto nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione può essere destinatario dell’atto di intimazione di sfratto per morosità.