Il riferimento è alla disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 9-bis, del Dl 201/2011, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locali. Disposizione ripresa anche dalla disciplina della “nuova Imu”, all’articolo 1, comma 751, della legge 160/2019, il quale ha previsto l’esenzione dei predetti fabbricati, a decorrere dal 1° gennaio 2022.