La riforma del processo civile: il procedimento di sfratto si applica anche nel caso del comodato e dell’affitto di azienda

La modifica dell’art. 657 c.p.c. La modifica che viene apportata alle norme vigenti per estendere l’applicabilità del procedimento di sfratto alle ipotesi del comodato di beni immobili e dell’affitto di azienda consiste nell’aggiunta delle parole “al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda” al testo previgente dell’art. 657 c.p.c.

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