Il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) prevede, all’articolo 69, come modificato dall’articolo 4 del Dlgs n. 87/2024, che in caso di omissione della richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero di presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 del medesimo testo unico, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell’imposta dovuta.