Il comma 5 dell’art. 6 della legge locazioni abitative prevede che, nel caso di sfratto per finita locazione di immobile ad uso abitativo, sia possibile richiedere al giudice la sospensione della procedura di sfratto: ossia, si può chiedere un differimento del giorno dell’esecuzione materiale dello sfratto e tale differimento può arrivare fino a 18 mesi. Il differimento dell’esecuzione può esserci nei casi in cui l’inquilino abbia compiuto i 65 anni o quando l’inquilino o uno dei componenti del nucleo familiare, convivente da almeno sei mesi, abbia una disabilità o sia malato terminale.