La “liberazione del fideiussore per obbligazione futura” ex art. 1956 c.c. richiede congiuntamente che il creditore faccia credito al debitore senza l’autorizzazione del fideiussore e che le condizioni patrimoniali dell’obbligato principale siano divenute tali da mettere in discussione l’effettiva soddisfazione del credito.