In base alla statuizione normativa operata dalla L. n. 392/1978, è da evidenziare che, nel procedimento di sfratto per morosità dall’immobile ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell’importanza dell’inadempimento del conduttore moroso non può essere rimessa al libero apprezzamento discrezionale del Giudice. (https://www.altalex.com/documents/news/2018/07/02/locazione-commerciale-sfratto-per-morosita-e-rilevanza-dell-inadempimento-del-conduttore)