Il credito vantato dall’affittuario a titolo di risarcimento, per i danni causati dall’inadempimento della concedente, deve essere compensato con quello vantato da quest’ultima, per i canoni scaduti e non pagati. Ciò, perché si tratta di titoli diversi, pur premessa la unicità della fonte delle reciproche pretese. (https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9146490)