Locazione e divieto di sublocazione

In linea generale a norma dell’art. 1594 c.c. il conduttore ha la facoltà di sublocare la cosa locatogli mentre non ha la facoltà di cedere ad altri il contratto. In base a tale articolo le parti possono, tuttavia, privare il conduttore di tale facoltà, vietando espressamente nel contratto la sublocazione e prevedendo espressamente che, la violazione di tale patto, integri il “grave inadempimento” necessario per agire in giudizio per la risoluzione del contratto. (https://www.diritto.it/locazione-e-divieto-di-sublocazione/)

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