Nelle locazioni ad uso abitativo, la risoluzione può avvenire in forma orale ed essere confermata da un testimone?

La risoluzione consensuale di un contratto può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, salvo che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta “ad substantiam”. Tale ultima considerazione si applica al contratto di locazione ad uso abitativo previsto dalla legge n. 431 del 1998 che, senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d’ufficio, attesa la ratio pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale.

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